Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

29/05/2020 - La mancata ricezione dell’avviso ai creditori è causa non imputabile del ritardo ai sensi dell’art. 101, comma 4, l.f.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 18 dicembre 2019, n. 5617, depositata in data 28 febbraio 2020, ha ribadito che la mancata ricezione dell’avviso ai creditori ex art. 92 l.f. integra la fattispecie della causa non imputabile del ritardo di cui all’art. 101, comma 4, l.f., salvo che il curatore dimostri che il creditore ha avuto comunque notizia dell’intervenuto fallimento. Nel caso in esame, riguardante la domanda tardiva presentata da un istituto di credito che non aveva ricevuto la comunicazione ex art. 92 l.f., la Suprema Corte ha chiarito che la banca può dimostrare una effettiva difficoltà di monitoraggio delle posizioni a debito dei clienti, pur non venendo meno il suo obbligo di monitorare le diverse posizioni.