Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

29/05/2020 - Cessione di partecipazioni: legittima l’azione esecutiva attraverso scrittura privata autenticata e dichiarazione di decadenza del termine di pagamento.

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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Il Tribunale di Milano, con Sentenza del 17 aprile 2020, ha affermato che il venditore di partecipazioni sociali – qualora il pagamento del prezzo sia sottoposto ad un termine e sia presente nel contratto una clausola arbitrale – può far apporre la formula esecutiva al contratto stipulato in forma di scrittura privata autenticata, senza la necessità di domanda di arbitrato e prevedendo la decadenza dal beneficio del termine attraverso una dichiarazione nell’atto di precetto. Essendo la dichiarazione del creditore un atto unilaterale recettizio, essa non esige una verifica dell’insolvenza del debitore da parte del giudice, e, inoltre, non lede il principio di letteralità/autosufficienza del titolo esecutivo. Spetta al debitore la contestazione del proprio stato di insolvenza attraverso l’opposizione ex art. 615 c.p.c. e la proposizione di istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c., potendo essere considerata, tuttavia, una prova delle difficoltà economiche del soggetto in esame l’incapienza del pignoramento effettuato. Quest’ultima situazione non costituisce necessariamente il preludio all’apertura di una procedura concorsuale, ma funge da testimonianza delle difficoltà di pagamento nei termini stabiliti.