Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

29/04/2020 - Indebita compensazione anche tra tributi di natura diversa (c.d. compensazione orizzontale)

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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La Cassazione con la sentenza n. 13149 del 28 aprile 2020, ha accolto il ricorso della Procura di Gela contro il dissequestro di beni appartenenti a un manager accusato di aver indebitamente compensato l’Iva con un credito Inps e Inail. La chiave di volta nelle motivazioni esposte nella sentenza dagli Ermellini si trova nell’articolo 17 del d.lgs. 241 del ‘97 secondo il quale i contribuenti che devono eseguire versamenti unificati di imposte, di contributi previdenziali e assistenziali, di premi Inail e di altre somme in favore dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e di altri enti possono utilizzare in compensazione i crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali (redditi, IRAP, IVA e 770) o delle denunce periodiche contributive. La Suprema Corte ha evidenziando che l’essenza della condotta non è rappresentata dall’utilizzo o meno del modello F24, dall’omogeneità o eterogeneità delle imposte compensate o dal rispetto del limite temporale della detraibilità del credito, ma dal ricorso a un istituto applicato nonostante l’assenza di un valido titolo, per cui a rilevare, più che la dimensione formale, è la natura sostanziale dell’operazione realizzata. Dalla lettura della sentenza emerge senza dubbio che il combinato disposto dell’art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e dell’art. 17 del d.lgs. 241 del 1997, configura sia in caso di c.d. compensazione verticale che compensazione orizzontale.