Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

29/04/2020 - Non imputabile al collegio sindacale la distrazione operata dagli amministratori di società collegate a quella nella quale svolge attività di controllo.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza 5 febbraio 2020, n. 11936, depositata il 10 aprile 2020, ha chiarito, in tema di bancarotta, che non è configurabile la responsabilità del sindaco di una società diversa da quella fallita nel reato proprio ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p., che dispone che non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. Il membro del collegio sindacale riveste una posizione di garanzia esclusivamente a tutela della società nella quale svolge attività di controllo e, pertanto, non vi è in capo a questi un obbligo di impedire la commissione di reati di bancarotta da parte degli amministratori di altre società, ancorché collegate alla società fallita. Egli può al più concorrere nel reato distrattivo solo attraverso una partecipazione attiva quale extraneus.