Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

29/04/2020 - Reato omissivo proprio per omesso deposito delle scritture contabili ex art. 16, comma 2, n. 3, l.f. e 220 l.f.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 14 febbraio 2020, n. 12929, depositata in data 24 aprile 2020, ha chiarito che il reato omissivo di cui agli artt. 16, n. 3 l.f. e 220 l.f. è un reato proprio istantaneo che si realizza se nelle 24 ore successive alla comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento l’imprenditore fallito non depositi i bilanci e le scritture contabili. La Suprema Corte ha precisato che tale reato si configura indipendentemente da un’espressa richiesta di deposito da parte degli organi della procedura concorsuale – essendo il deposito dei bilanci e delle scritture contabili un obbligo di legge – con effetti eventualmente permanenti e che può concorrere, se le scritture contabili siano state istituite, con l’ipotesi di bancarotta documentale, semplice e fraudolenta.