Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

29/04/2020 - Il distacco temporale elevato fra il mancato rinvenimento delle scritture contabili e la dichiarazione di fallimento può escludere il reato di bancarotta fraudolenta documentale.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 21 gennaio 2020, n. 8429, depositata in data 17 aprile 2020, ha affermato che il mancato rinvenimento delle scritture contabili, in presenza di un considerevole lasso di tempo intercorso fra la sparizione delle scritture contabili e la dichiarazione di fallimento, non configura sempre il reato di bancarotta fraudolenta documentale. La Suprema Corte rammenta che al mancato reperimento deve accompagnarsi la volontà del debitore di arrecare danno ai creditori sociali e il notevole lasso temporale intercorso, come nel caso in esame, prima della dichiarazione di fallimento, potrebbe far ricondurre ad altra causa – non riferibile all’imputato – la scomparsa delle scritture contabili.