Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

31/03/2020 - Rimozione o alterazione del cronotachigrafo: quid iuris?

argomento: News del mese - Diritto Penale

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Ritornando ad occuparsi di una tematica che aveva già fatto sorgere non poche difficoltà interpretative (per il rischio di violazione del divieto di bis in idem che potrebbe generare), la Prima sezione penale della Suprema Corte, con Sentenza n. 10494 del 23 marzo 2020 (ud. 15 maggio 2019), ha chiarito che il delitto previsto dall’art. 437 c.p. (Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro) e l’illecito amministrativo di cui all’art. 179, comma 2, del Codice della Strada (che, tra le altre, punisce anche la condotta di manomissione o alterazione del cronotachigrafo), non si pongono in rapporto di specialità. A tale conclusione i giudici di legittimità sono pervenuti evidenziando sia la diversità dei beni giuridici rispettivamente tutelati (rappresentati dalla «sicurezza della circolazione stradale» per quanto riguarda l’art. 179 e «dalla sicurezza dei lavoratori» per l’art. 437); sia dell’elemento soggettivo; sia, infine, della condotta. A quest’ultimo riguardo, la Corte, da un lato, ha sottolineato che la «condotta sanzionata dall’art. 179 cod. strada non presuppone che l’autore della violazione, consistente nella circolazione alla guida di un veicolo con cronotachigrafo alterato, coincida necessariamente con l’autore della condotta incriminata dall’art. 437 cod. pen., e cioè col soggetto responsabile dell’alterazione, che ben potrebbe essere diverso (e identificarsi, ad esempio, nel datore di lavoro o nel proprietario del veicolo che sia diverso dal conducente)»; e, dall’altro, che «la condotta di rimozione, alterazione o danneggiamento dello strumento, concretamente idonea a mettere in pericolo la sicurezza del lavoro, punita a titolo di delitto di pericolo dal codice penale, ben potrebbe essere commessa dallo stesso lavoratore/autista - e accertata nei suoi confronti - anche prima e a prescindere dalla messa in circolazione del veicolo, nel qual caso l’integrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie astratta dell’art. 437 cod. pen., e la sua conseguente punibilità a carico dell’autore della relativa manomissione […], non potrebbe certamente essere posta in dubbio anche se non fosse stata seguita dal fatto materiale della guida e della circolazione del veicolo».