Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

31/03/2020 - Escluso il privilegio per il credito della banca in presenza di un nesso di strumentalità con le attività illecite

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

Articoli Correlati: affidamento colpevole - art. 52 d.lgs. n. 159/2011 - ammissione al passivo

La Corte di Cassazione, con Sentenza del 22 gennaio 2020, n. 10567, depositata il 23 marzo 2020, in materia di misure patrimoniali di prevenzione, ha affermato che deve essere qualificata come “affidamento colpevole” la concessione del mutuo da parte dell’istituto di credito che non abbia adeguatamente verificato la solvibilità del debitore e qualora sia stata accertata l’esistenza di un nesso di strumentalità fra la somma concessa in prestito e il reato compiuto dal preposto. In tal caso, è – pertanto – esclusa l’ammissione al privilegio del credito della banca che non prova l’assenza di strumentalità del proprio credito rispetto all’attività illecita, nonché la propria buona fede e l’inconsapevole affidamento ai sensi dell’art. 52, comma 1, d.lgs. n. 159/2011. Nel caso di specie, il mutuo, concesso a una società in accomandita semplice con un capitale sociale e un volume di affari inadeguato rispetto alla somma erogata, era stato utilizzato per la costruzione degli immobili successivamente confiscati e le rate erano state rimborsate con l’utilizzo del profitto dei reati, così da costituire la concessione del mutuo un vero e proprio “artificio permutativo” finalizzato a far rientrare nel circuito legale le somme derivanti dalle attività illecite.