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Il Tribunale di Milano, con Ordinanza del 22 gennaio 2020, ha affermato che possono essere oggetto di pignoramento revocatorio, ex art. 2929-bis c.c., anche le quote relative a società a responsabilità limitata, essendo utilizzabile per le medesime un sistema pubblicitario. L’articolo in esame, infatti, al comma 1 dispone che «Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto […]». La ratio della norma risiede nel velocizzare il procedimento esecutivo, consentendo al creditore di trascrivere il pignoramento entro un anno dalla trascrizione lesiva dei suoi diritti. Sul dibattito se la norma sia applicabile anche ai beni mobili, il Tribunale di Milano ha evidenziato come «[…] devono reputarsi aggredibili, mediante lo strumento dell’articolo 2929-bis, tutti i beni per i quali è previsto un sistema pubblicitario di natura legale, comprese le quote di una società a responsabilità limitata, il cui trasferimento è soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese».