Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

31/03/2020 - Competenza assembleare implicita per le decisioni incidenti sugli “interessi primordiali dei soci”

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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Il Tribunale di Roma, con il Sentenza del 1° aprile 2019, ha affermato, in materia di società per azioni, che sulle decisioni che implicano una modifica dell’oggetto sociale statutario o, in ogni caso, della struttura e dell’organizzazione della società, l’assemblea possiede una competenza implicita poiché al di fuori dei poteri di gestione concessi dalla legge all’organo amministrativo. Tali determinazioni, infatti, sono in grado di incidere sugli interessi dei soci, nonché sul rischio d’investimento proprio della figura in esame. Nel caso de quo, l’amministratore unico di una holding di partecipazioni, costituita nella forma di società per azioni, negava a un socio di minoranza l’accesso a informazioni riguardanti un’operazione sull’unica partecipazione di controllo posseduta, adducendo motivazioni generiche. L’operazione veniva autorizzata in sede assembleare ma non con il voto del ricorrente, il quale impugnava la delibera e agiva in via d’urgenza per la consegna dell’accordo quadro approvato, asserendo la violazione del principio di parità di trattamento. In primo luogo, il Tribunale di Roma ha sottolineato come, nonostante il dettato dell’art. 2422 c.c., i soci abbiano il diritto informativo circa le operazioni sulla struttura e organizzazione dell’impresa, poiché potenzialmente incidenti sui propri “interessi primordiali”. Tali sono considerate, sulla base di una lettura parzialmente estensiva dell’art. 2361 c.c., le azioni volte ad un cambiamento dell’oggetto sociale statutario. Ciò poiché – come rilevato da autorevole dottrina – se non vi fosse una competenza implicita assembleare sulle materie in esame, i soci, in particolare quelli di minoranza, sarebbero privati di esercitare i tipici poteri di reazione quali, ad esempio, quelli previsti dagli articoli 2437 e 2377 c.c.