Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

31/03/2020 - Marchi collettivi d’impresa: le domande di conversione sono prorogate al 31 dicembre 2020

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 la Legge n. 8 del 28 febbraio 2020 di conversione del d.l. 30 dicembre 2019 n. 162, afferente a disposizioni urgenti in tema di proroga dei termini legislativi, organizzazione delle pubbliche amministrazioni, innovazione tecnologica, nonché a modifiche concernenti il marchio collettivo d’impresa. Secondo quanto disposto dall’art. 33 d.lgs. 15/2019, i marchi collettivi in corso di validità, registrati antecedentemente il decreto, avrebbero dovuto essere convertiti entro il 23 marzo 2020 in marchi collettivi sulla base della nuova normativa, intendendo per tali gli strumenti che identificano la provenienza di prodotti o servizi di imprese associate, o marchi di certificazione, intendendo per tali gli strumenti la cui funzione esclusiva è quella di garantire natura e qualità dei prodotti. In caso di scadenza del rinnovo dei marchi prima della deadline stabilita, la conversione doveva essere richiesta entro i termini previsti per le domande di rinnovo medesime. La ratio di tali interventi risiede nella volontà di avvicinarsi alla normativa sui marchi d’impresa degli stati membri dell’UE e adeguare la nostra normativa nazionale a quella comunitaria. Al fine di poter consentire l’attuazione della nuova disciplina, l’art. 10-bis l. n. 8/2020 di conversione del d.l. 162/2019 rinvia l’entrata in vigore dell’art. 33 d.lgs. 15/2019 al 31 dicembre 2020. Inoltre, ex art. 33, comma 2 d.lgs. 15/2019, deve essere allegato alla domanda anche il regolamento d’uso del segno, aggiornato sia alla nuova disciplina sia alla modalità di conversione prescelta. Infine, possono registrare marchi collettivi tutte le persone di diritto pubblico e le associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti con esclusione delle società di capitali e delle persone fisiche. Per i marchi di certificazione, invece, la legittimazione risulta più ampia coinvolgendo tutti i soggetti che esercitano attività di certificazione e non siano coinvolti – anche indirettamente – nella fornitura di prodotti o servizi certificati.