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In tema di omesso versamento dell’IVA, la Corte di Cassazione terza sezione penale con la sentenza n. 5513 depositata il 12 febbraio 2020 ha affermato che, in regime di consolidato fiscale, la responsabilità della società consolidante per l’omesso versamento dell’IVA di gruppo si configura anche nell’ipotesi di mancata ricezione delle somme dovute, a tale titolo, dalle società controllate poiché, avuto riguardo al potere di controllo esercitabile dalla consolidante sulle altre società del gruppo, l’indisponibilità delle somme necessarie per provvedere al pagamento dell’imposta non può ascriversi a fattori estranei alla sfera di dominio della controllante o da questa non governabili.