argomento: News del mese - Diritto del Lavoro
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Con l’Ordinanza 11 febbraio 2020 n. 3282, la Corte di Cassazione ha riaffermato il principio secondo cui non si può automaticamente presupporre, dal semplice verificarsi del danno, l’inadeguatezza delle misure di protezione adottate, ma è necessario, piuttosto, che la lesione del bene tutelato derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche in relazione al lavoro svolto. In particolare, l’assolvimento dell’obbligo dell’utilizzo dei mezzi di protezione da parte dei lavoratori deve essere verificato con riguardo alle peculiari caratteristiche dell’impresa, ai tipi di lavorazione, all’entità del personale e ai diversi gradi di rischio. Ciò non comporta sempre ed in ogni caso una sorveglianza ininterrotta o la costante presenza fisica del controllore accanto al lavoratore, ma può anche sostanziarsi in una vigilanza continua ed efficace.