Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

28/02/2020 - Definizione e funzionamento del mark to market dei contratti derivati

argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari

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Il Tribunale di Milano, con Sentenza del 20 gennaio 2020, n. 462, si è soffermato sulla natura del mark to market dei contratti derivati, ribadendone la definizione e spiegandone il funzionamento. In particolare, il mark to market esprime, in un determinato momento, il valore del contratto in base alla previsione degli andamenti futuri dei flussi finanziari. Pertanto, non si tratta di un costo necessariamente pagato dal sottoscrittore, bensì esso corrisponde al prezzo di mercato teorico che un terzo sarebbe disposto a sostenere per subentrare nel contratto. Attesa la rilevanza soltanto eventuale, avuto riguardo alla fattispecie di estinzione anticipata del derivato, il mark to market non è elemento essenziale del contratto e la sua mancata indicazione non ne costituisce vizio genetico.