Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

28/02/2020 - La dichiarazione di fallimento determina l’immediata cessazione del mandato difensivo conferito dalla società in bonis

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 6 dicembre 2019, n. 4795, depositata il 24 febbraio 2020, ha stabilito che l’intervenuta dichiarazione di fallimento determina l’immediata e automatica cessazione del mandato difensivo conferito dalla società in bonis con procura ad litem. Non risulterebbe – infatti – applicabile a quest’ultimo quanto previsto dall’art. 72 l.f., ossia non si verificherebbe alcuna sospensione del mandato difensivo in attesa che il curatore eserciti o meno la facoltà di subentrarvi. Né può invocarsi il principio dell’ultrattività del mandato, ancorché ad essere pendente sia un giudizio dinnanzi alla Corte di Cassazione, per il quale – secondo ormai consolidata giurisprudenza – non opera l’interruzione del processo di cui all’art. 43, comma 3, l.f. Il legale a cui era stato in precedenza conferito mandato non ha, pertanto, alcun titolo per proseguire la propria attività difensiva, né per richiedere il compenso per l’attività giudiziale prestata – benché in sede di legittimità – una volta intervenuto il fallimento.