Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

28/02/2020 - Nel trasferimento d’azienda assoggettata a procedura concorsuale, ampia libertà è lasciata alle parti in merito al trasferimento dei lavoratori dipendenti

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

Articoli Correlati: procedura concorsuale - trasferimento d - inapplicabilità della legge n. 223/1991

La Corte di Cassazione, con Sentenza del 3 ottobre 2019, n. 31946, depositata il 6 dicembre 2019, si è espressa in merito ai principi da adottare in caso di trasferimento d’azienda rientrante in una procedura concorsuale. Nel caso in cui la procedura abbia finalità liquidatorie, e non di continuità dell’attività aziendale, si applica l’art. 47, comma 5, l. 428/1990 (in luogo del comma 4-bis, lett. b)-bis del medesimo articolo) ove viene prevista la derogabilità della disposizione di cui all’art. 2112 c.c., larga autonomia sulla possibilità di definire condizioni contrattuali ad hoc, ma soprattutto la possibilità di escludere una parte dei lavoratori, senza individuare i criteri di scelta e le relative modalità di applicazione, come sarebbe previsto richiesto dagli artt. 4 e ss l. 223/1991.