Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

28/02/2020 - Nelle procedure di composizione delle crisi previste dalla Legge 3/2012, l’ordine di cancellazione delle formalità può essere emesso esclusivamente nel caso in cui la vendita sia avvenuta a mezzo procedura competitiva ex art. 107 l.f.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

Articoli Correlati: accordo di composizione - procedura competitiva - cancellazione formalità pregiudizievoli

Il Tribunale di Torino, con Provvedimento dell’11 novembre 2019, ha chiarito che, nell’ambito della composizione della crisi da sovraindebitamento, il giudice delegato ordina la cancellazione delle formalità pregiudizievoli presenti sull’immobile rientrante nell’accordo o nel piano, esclusivamente nel caso in cui il liquidatore – nominato ai sensi dell’art. 13, comma 3 l. 3/2012 – venda il bene attraverso apposita procedura competitiva ex art. 107, comma 1, l.f. e non tramite trattativa privata. La possibilità di prevedere – anche nel piano del consumatore e nell’accordo del consumatore– nel programma di liquidazione la cessione dei beni con la modalità prevista dall’art. 107 l.f. deriva dalla natura concorsuale delle procedure stesse.