Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

28/02/2020 - I creditori della liquidazione coatta amministrativa non hanno diritto all’equo indennizzo per eccessiva durata della procedura

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte Costituzionale, con Sentenza del 5 febbraio 2020, n. 12, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1-bis, commi 1 e 2, e 2, comma 1, della Legge n. 89/2001 in cui si afferma che l’equo indennizzo per eccessiva durata della procedura è escluso nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa. La Consulta ha chiarito che l’equo indennizzo presuppone l’avvio di un procedimento con attività giurisdizionale, mentre la liquidazione coatta amministrativa è un procedimento amministrativo con finalità pubblicistiche, con solo eventuali fasi di carattere giurisdizionale. Ciò non significa che i creditori, da questo punto di vista, non sono tutelati: infatti l’art. 2-bis comma 1 della Legge n. 241/90 prevede un risarcimento del danno ingiusto – in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento – a carico della pubblica amministrazione.