Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

28/02/2020 - La contraffazione di un brevetto per equivalenza

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 7 febbraio 2020, n. 2977, si è espressa in merito alla determinazione dell’ambito di protezione conferito dal brevetto, in caso di contraffazione del diritto per equivalenza ai sensi dell’art. 52, del d.lgs. 30/2005, intendendosi tale qualora il contraffattore riproduca un processo e/o prodotto oggetto di brevetto mediante elementi formalmente diversi rispetto a quelli contenuti nelle rivendicazioni brevettuali, tuttavia espressione della medesima idea inventiva o contenuto dell’invenzione industriale, senza che le modificazioni apportino originalità. L’equivalenza si deve intendere esclusa qualora un’innovazione non sia ovvia, ossia alla portata del tecnico medio del settore. Secondo la Suprema Corte, il giudice deve contemperare l’equa protezione del titolare del brevetto con la ragionevole sicurezza giuridica dei terzi; in particolare, deve considerare ogni elemento equivalente rispetto all’elemento rivendicato, anche avvalendosi di metodologie atte ad accertare se la realizzazione contestata raggiunga il medesimo risultato finale dell’invenzione con l’utilizzo di tecniche condivise nel settore, prive del carattere di originalità.
Al contrario, non deve assumere rilievo l’intenzione soggettiva di colui che ha richiesto il brevetto.