Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

28/02/2020 - L’incompatibilità lavorativa vale solo per i soci gestori di farmacie possedute dalle società di capitali

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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La Corte di Costituzionale, con Sentenza del 5 febbraio 2020, n. 11, in tema di gestione di farmacie, ha ritenuto che una società di capitali può possedere una farmacia e in relazione alla società stessa non trovano applicazione le cause di incompatibilità del solo farmacista gestore dell’esercizio. Secondo la Corte, infatti, oggi l’elemento professionalizzante non ha più prevalenza (come in passato) sull’elemento imprenditoriale e commerciale. Vale la pena di ricordare che il precedente modello organizzativo del 1991 richiedeva che la farmacia fosse gestita e diretta da un farmacista, il quale poteva, tuttavia, costituire una società tra soli farmacisti abilitati. Oggi, invece, è consentito l’acquisto di farmacie da parte di società di capitali – con una compagine sociale non limitata ai soli farmacisti abilitati – ma la direzione della farmacia deve essere affidata a un farmacista (anche non socio).