Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/01/2020 - Configurabilità della fattispecie di cui all’art. 2 d.lgs. 74/2000: irrilevanza del tipo di imposta evasa

argomento: News del mese - Diritto Penale

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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 20 gennaio 2020 (p.u. del 15 novembre 2019), n. 1998, ha avallato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la configurabilità del reato ex art. 2 d.lgs.74/2000 non subisce alcuna distinzione a seconda dell’imposta evasa (sul reddito o IVA) e, conseguentemente, del carattere soggettivo od oggettivo dell’inesistenza delle operazioni rappresentate nelle fatture (o documenti equivalenti). Invero, il reato sussiste tanto «nell’ipotesi di inesistenza oggettiva dell’operazione, cioè quando non sia stata posta mai in essere nella realtà, che di inesistenza soggettiva, quindi qualora l’operazione vi sia stata, ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura, sia infine nell’ipotesi di sovrafatturazione qualitativa (ossia quando la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti) in quanto oggetto di repressione penale è ogni tipo di divergenza tra realtà commerciale e sua espressione documentale».