Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/01/2020 - Niente sanzioni all’amministratore di fatto per mancato versamento delle imposte da parte della società

argomento: News del mese - Diritto Tributario

Articoli Correlati: accertamento - amministratore di fatto - responsabilità solidale

La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 32594 del 12 dicembre 2019, ha accolto il ricorso di un contribuente amministratore di fatto di una società che era stato ritenuto responsabile in solido con l’ente per il pagamento delle sanzioni a quest’ultimo comminate dall’Amministrazione finanziaria con un avviso di accertamento volto a recuperare a tassazione omessi ricavi ai fini IRES, IRAP e IVA. I Giudici hanno infatti confermato la tesi difensiva del ricorrente che ha sostenuto l’inapplicabilità nei suoi confronti delle sanzioni amministrative scaturite dall’omissione degli obblighi di versamento dell’IRES, dell’IRAP e dell’IVA, atteso che tali imposte, per loro natura, sono di competenza delle persone giuridiche e non di quelle fisiche, e conseguentemente hanno enunciato il seguente principio di diritto: “le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, ex art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 (conv. con modif. in l. n. 326 del 2003), sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando sia gestita da un amministratore di fatto, non potendosi fondare un eventuale concorso di quest’ultimo nella violazione fiscale sul disposto di cui all’art. 9 del d.lgs n. 472 del 1997, che non può costituire deroga al predetto art. 7, ad esso successivo, che invece prevede l’applicabilità delle disposizioni del d.lgs n. 472 ma solo in quanto compatibili”.