Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/01/2020 - Una recinzione metallica con pali di legno e lamiera, realizzata su terreno agricolo non ancorata al suolo, non necessita di licenza edilizia

argomento: News del mese - Diritto Amministrativo

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Il TAR Napoli, sez. III, nella pronuncia del 2 gennaio 2020, n. 4 si è pronunciato sulla questione della tipologia e delle caratteristiche delle recinzioni metalliche che necessitano di previo rilascio del titolo abilitativo, affermando, nel caso specifico, che una recinzione metallica con pali di legno e lamiera, finalizzata ad offrire alloggio ai cani accolti da una associazione, non richiede alcuna licenza edilizia e questo a maggior ragione nel caso in cui si tratti di installazioni precarie realizzate su un terreno agricolo privo di pavimento. Il TAR ha richiamato la giurisprudenza che ritiene che una recinzione può essere considerata costruzione e come tale subordinata al previo rilascio di titolo abilitativo solo nei casi in cui sia stabilmente infissa al suolo (Cfr. Cons. Stato, sez. II, 8 gennaio 1989, n. 1396; Tar Piemonte, Torino, sez. II, 7 novembre 2014, n. 1764). Inoltre ha fatto riferimento all’orientamento giurisprudenziale secondo cui la recinzione metallica non è qualificabile come costruzione in quanto non sviluppa volumetrie e non determina un ingombro paragonabile a quello delle costruzioni in muratura, non dovendo, di conseguenza, soggiacere alla normativa sulle distanze tra edifici, la quale si riferisce, in relazione all’interesse tutelato, ad opere che, per la loro consistenza, abbiano l’idoneità a creare intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza ed alla salubrità del godimento della proprietà fondiaria (Cfr. Cass. Civile sentenza n. 5956/1996 e Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce, Sezione 3, Sentenza 14 novembre 2012, n. 1881). Secondo il TAR, in conclusione, la sanzione demolitoria inflitta dall’amministrazione comunale non risulterebbe sorretta da motivazione idonea che ne giustifichi la adeguatezza e proporzionalità rispetto alla precarietà ed assenza di volumetria edilizia urbanisticamente rilevante in relazione alle caratteristiche costruttive.