Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/01/2020 - Regola dell’alternatività o non cumulabilità delle sedi delle farmacie a seguito di assegnazione a conclusione del concorso straordinario

argomento: News del mese - Diritto Amministrativo

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Il Consiglio di Stato, sez. VI, con la sentenza del 17 gennaio 2020, n. 1 ha richiamato la regola dell’alternatività o non cumulabilità delle sedi delle farmacie a seguito di assegnazione a conclusione del concorso straordinario. In tal senso, secondo il Collegio, l’art. 11, comma 5, del d.l. n. 1 del 2012, conv. in l. n. 27 del 2012, avrebbe inteso riaffermare la regola dell’alternatività nella scelta tra l’una e l’altra sede da parte dei farmacisti persone fisiche che partecipino al concorso straordinario, in conformità con la regola generale dell’art. 112, comma primo e terzo, del R.D. n. 1265 del 1934, con la conseguenza che il farmacista assegnatario di due sedi deve necessariamente scegliere per l’una o per l’altra sede. Inoltre, la regola dell’alternatività o non cumulabilità delle sedi delle farmacie deve valere per tutti i farmacisti candidati, sia che concorrano singolarmente che per la gestione associata, prevista dall’art. 11, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012, in quanto che la forma della gestione associata non può considerarsi presupposto per la costituzione di un ente giuridico diverso dai singoli farmacisti, essendo, invece, espressione di un accordo partecipativo, comportante il cumulo dei titoli a fini concorsuali e diretto ad assicurare la gestione associata della farmacia in forma paritetica, solo una volta ottenuta la sede, nelle forme consentite dall’art. 7, comma 1, della l. n. 362 del 1991.