Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/01/2020 - Possibilità di effettuare anche sui beni culturali sottoposti a vincolo gli interventi volti ad eliminare le barriere architettoniche e a migliorare le condizioni di vita delle persone svantaggiate

argomento: News del mese - Diritto Amministrativo

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Il Consiglio di Stato, sez. II, con la sentenza del 14 gennaio 2020, n. 355 si è occupato della questione della possibilità o meno che siano effettuati anche su beni sottoposti a vincolo, come i beni culturali, gli interventi volti ad eliminare le barriere architettoniche, previsti dall’art. 2 l. n. 13/1989, ovvero quelli volti a migliorare le condizioni di vita delle persone svantaggiate. Il Collegio ha ritenuto che tali interventi possono essere effettuati anche sui beni sottoposti a vincolo come beni culturali ed ha precisato che la relativa autorizzazione, come previsto dal comma 4 dell’art. 2 l. n. 13/1989, “può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato”, ed ha rammentato, come evidenziato dal comma 5 del citato articolo, che “il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l’opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall’interessato”. Il Collegio ha, inoltre, rilevato che la tutela dell’interesse alla protezione della persona svantaggiata potrebbe soccombere di fronte alla tutela del patrimonio artistico soltanto in casi eccezionali e che in virtù di tale principio si deve prevedere un onere di motivazione particolarmente intenso in caso di diniego dell’autorizzazione alla realizzazione dei citati interventi.