Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/01/2020 - I pignoramenti successivi restano distinti e l’estinzione di uno di essi non incide sugli altri

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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I pignoramenti successivi sullo stesso bene o sullo stesso credito danno luogo a distinti processi esecutivi, la cui riunione non è obbligatoria. I singoli pignoramenti conservano ciascuno i propri effetti e quindi il provvedimento di estinzione relativo ad uno di essi non può ritenersi riferibile anche agli altri e ciò anche in caso di riunione dei procedimenti. Ogni distinto pignoramento genera l’obbligo di custodia gravante sul terzo, obbligo che si mantiene anche in caso di estinzione di uno dei processi esecutivi. La violazione degli obblighi di custodia da parte del terzo pignorato in buona fede in quanto convinto dell’avvenuta estinzione di tutte le procedure esecutive non pregiudica i diritti del creditore procedente, dato che restano fermi tutti gli effetti del pignoramento. Tuttavia il terzo pignorato indotto colposamente in errore può promuovere azione risarcitoria nei confronti della responsabile dell’inganno.