Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/01/2020 - La rilevabilità d’ufficio dell’estinzione sancita dall’art. 567, ultimo comma, c.p.c.. determina che ad essa non possano applicarsi le preclusioni relative all’eccezione di estinzione riservata alla parte, prima della modifica apportata all’art. 630 c.p.c. dalla l. 18 giugno 2009, n.169, art. 49.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 19 novembre 2019, n. 30110 ha statuito che, in tema di esecuzione forzata immobiliare, la rilevabilità d’ufficio dell’estinzione della procedura per il mancato deposito della documentazione di cui all’art 567, comma 2, c.p.c. fa sì che non possano applicarsi le preclusioni relative all’eccezione di estinzione riservata alla parte ex art. 630 c.p.c., nel testo anteriore alla l. n.69 del 2009 (il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava infatti una procedura esecutiva immobiliare iniziata nel 2004). Di conseguenza il rilievo d’ufficio è consentito sino alla data di aggiudicazione dell’immobile pignorato.