Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/04/2019 - È nullo il giudizio di omologazione del concordato in assenza, in udienza, del creditore dissenziente

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 12 ottobre 2018, n. 3860, depositata in data 8 febbraio 2019, ha affermato – in tema di procedura concordataria – che, ai sensi dell’art. 180 l.f., il debitore è tenuto a notificare ai creditori dissenzienti il provvedimento del tribunale che fissa l’udienza per il giudizio di omologazione del concordato; in difetto, il giudizio di omologazione è nullo, in quanto lo stesso ha luogo in assenza di un creditore legittimato a presentare opposizione alla proposta concordataria. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha altresì confermato la validità del voto espresso dal creditore dissenziente e trasmesso a mezzo posta elettronica certificata al commissario giudiziale anteriormente sia alla predisposizione della relazione ex art. 172 l.f. sia all’adunanza dei creditori. A tal proposito, la Corte di Cassazione ha sottolineato che la legge fallimentare non specifica le modalità di trasmissione del dissenso da parte del creditore al commissario giudiziale, ritenendo pertanto possibile non solamente il deposito dello stesso in Cancelleria, bensì anche la trasmissione via PEC. In ogni caso, occorre che il voto trovi esatta corrispondenza con la proposta definitiva presentata dal debitore.