Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/01/2020 - Le attenuanti previste dall’art. 219, comma 3, l.f. devono essere parametrate alla diminuzione patrimoniale occorsa per effetto del comportamento illecito.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 26 novembre 2019, n. 52057, depositata il 27 dicembre 2019, è stata chiamata ad esprimersi – nell’ambito di un procedimento penale avente ad oggetto reati di bancarotta semplice e fraudolenta – in merito all’art. 219, comma 3, l.f., il quale prevede la riduzione delle pene per i suddetti reati qualora il danno cagionato ai creditori sia di lieve entità. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha affermato – riformando quanto precedentemente stabilito dalla Corte d’Appello – che le attenuanti al fatto commesso non devono essere parametrate all’entità del passivo accertato bensì alla diminuzione patrimoniale occorsa per effetto del comportamento illecito. Nel caso de quo, pertanto, la Suprema Corte ha affermato che la gravità dei reati di bancarotta semplice e fraudolenta contestati dal reo deve essere nuovamente esaminata alla luce del danno effettivamente causato ai creditori, decisamente inferiore all’ammontare del passivo accertato.