Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/01/2020 - Concordato con parziale dismissione dei beni: ai fini della sua qualificazione, rileva la “funzionalità” dei beni alla continuazione dell’attività d’impresa

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

Articoli Correlati: concordato misto - funzionalità - art. 186-bis l.f.

La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 12 novembre 2019, n. 734, depositata il 15 gennaio 2020, ha stabilito il principio secondo cui il concordato preventivo che prevede la liquidazione atomistica di alcuni beni accompagnata dalla prosecuzione dell’attività d’impresa trova la sua necessaria regolamentazione – salvi eventuali casi di abuso – nella disciplina di cui all’art. 186-bis l.f. Alla luce dell’attuale contesto normativo – che individua unicamente un istituto di carattere generale quale quello disciplinato dagli artt. 160 e ss. l.f. e una disciplina speciale e derogatoria dei criteri generali di cui all’art. 186-bis l.f. – il concordato c.d. “misto”, nelle intenzioni del legislatore, deve essere inteso come un concordato in continuità che prevede la dismissione di beni non funzionali all’esercizio dell’impresa, fattispecie espressamente prevista dall’ultimo periodo del primo comma dell’art. 186-bis l.f. Tale norma – chiarisce la Suprema Corte – ai fini della qualificazione del concordato, non fa alcun riferimento ad un rapporto di prevalenza di una parte dei beni rispetto a quella esclusa dalla liquidazione, ma richiama il criterio qualitativo della “funzionalità”. In particolare, la norma in parola richiede una valutazione di idoneità dei beni sottratti alla liquidazione a garantire – nella loro organizzazione – la continuazione, seppur parziale, dell’attività d’impresa, nonché il miglior soddisfacimento dei creditori: sotto quest’ultimo aspetto, infatti, il rischio d’impresa trova il suo limite nella manifesta dannosità per i creditori sociali, così come previsto dall’ultimo comma dell’art. 186-bis l.f.