Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

20/12/2019 - La sospensione giudiziale della cartella di pagamento non elimina interessi e agi

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 31786 depositata il 5 dicembre 2019 ha affermato che la sospensione dell’efficacia esecutiva della cartella di pagamento disposta dal Giudice Tributario non rileva ai fini degli interessi da ritardo di pagamento, i quali decorrono comunque dalla notifica della cartella stessa a conclusione del giudizio sfavorevole al contribuente. Dalla sentenza emerge il seguente principio di diritto: “gli interessi per il ritardato pagamento, costituendo parte del debito del contribuente, non possono essere determinati da uno strumento solo processuale e provvisorio quale quello della sospensiva, per cui va affermato il principio per cui la sospensione dell’esecutività della cartella esattoriale non rileva ai fini del calcolo degli interessi che comunque decorrono dalla notifica della cartella come disposto dall’art. 30 DPR n. 602 del 1973 che non è derogato nel caso di sospensione provvisoria dell’esecutività della cartella stessa”.