Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

20/12/2019 - Fraudolenta la dichiarazione in presenza di operazioni inesistenti soggettivamente

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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Secondo la Sentenza n. 50362 della Corte di Cassazione del 12 dicembre 2019, è riconducibile al reato di dichiarazione fraudolenta di cui all’art. 2 D.lgs 74/00 l’indicazione in dichiarazione fiscale di elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni soggettivamente inesistenti. La pronuncia trae origine da un caso di sequestro preventivo riferibile al profitto del reato citato, contestato nell’ambito di una Srl amministrata formalmente da un prestanome, priva di sede legale, uffici commerciali e amministrativi, e di dipendenti, ma attiva in scambi commerciali il cui scopo era quello di emettere fatture per operazioni soggettivamente inesistenti per consentire a terzi l’evasione dell’IVA e dell’IRES. L’orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto non è univoco per le imposte dirette e indirette. Nel caso dell’IVA, è senza dubbio integrato il reato in esame anche nel caso di fatture soggettivamente inesistenti, in cui la falsità viene riferita all’indicazione dei soggetti con cui è intercorsa l’operazione. La stessa univocità non la si riscontra nel caso di imposte dirette: da un lato (orientamento minoritario), vi è chi avvalora la tesi della rilevanza penale della diversità del soggetto destinatario degli elementi passivi indicati in dichiarazione; secondo la linea maggioritaria, l’indicazione di elementi passivi fittizi nella dichiarazione avvalendosi di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti non esclude la configurabilità del reato.