Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

20/12/2019 - Utilizzo di procedure informatizzate che fanno ricorso all’algoritmo per la formazione della decisione amministrativa: necessario il rispetto di principi minimi di garanzia

argomento: News del mese - Diritto Amministrativo

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Il Consiglio di Stato, sez. VI, con la sentenza del 13 dicembre 2019, n. 7809, si è occupato della questione relativa all’utilizzo di procedure informatizzate che fanno ricorso all’algoritmo per la formazione della decisione amministrativa. A tale riguardo, il Collegio ha confermato l’ammissibilità dell’utilizzo di un software nel quale vengono immessi una serie di dati al fine di giungere, attraverso l’automazione della procedura, alla decisione finale, a condizione che non siano elusi i principi che conformano il nostro ordinamento e che regolano lo svolgersi dell’attività amministrativa. In altri termini, ad avviso del Consiglio di Stato, il ricorso all’algoritmo andrebbe correttamente inquadrato in termini di modulo organizzativo, di strumento procedimentale ed istruttorio, soggetto alle verifiche tipiche di ogni procedimento amministrativo, il quale deve continuare ad essere il modus operandi della scelta autoritativa, da svolgersi sulla base della legislazione attributiva del potere e delle finalità dalla stessa attribuite all’organo pubblico titolare del potere. Inoltre, secondo il Collegio, non vi sarebbero ragioni di principio o concrete tali da giustificare la limitazione dell’utilizzo dell’algoritmo alla sola attività amministrativa vincolata e non anche a quella discrezionale, in quanto entrambe sarebbero espressione di attività autoritativa svolta nel perseguimento del pubblico interesse. Dopo aver riconosciuto la generale ammissibilità degli strumenti di automazione della raccolta e valutazione dei dati, il Collegio ha richiamato due principi di rilievo fondamentale che valgono quali elementi di minima garanzia per ogni ipotesi di utilizzo di algoritmi in sede decisoria pubblica: a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati; b) l’imputabilità della decisione all’organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all’algoritmo.