argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
Articoli Correlati: accertamento del passivo fallimentare - data certa - prova dell
La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 10 luglio 2019, n. 27203, depositata il 23 ottobre 2019, ha ribadito il principio secondo cui l’inopponibilità al fallimento per difetto di data certa ex art. 2704 c.c. non riguarda il negozio giuridico, ma la data del contratto prodotto quale prova del credito. In altre parole, la mancanza di data certa non investe il rapporto negoziale, non ne condiziona l’efficacia e, pertanto, non pregiudica irrimediabilmente la dimostrazione dell’esistenza del credito. Conseguentemente, in sede di accertamento del passivo, il difetto di data certa del documento prodotto comporta esclusivamente l’inopponibilità al fallimento delle clausole ivi contenute – e disciplinanti il rapporto negoziale –, mentre l’esistenza del negozio – che quindi prescinde dal documento prodotto a dimostrazione del credito – può essere provata attraverso il ricorso a tutti gli altri mezzi consentiti dall’ordinamento.