Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

20/12/2019 - Il cessionario risponde anche dei debiti appositamente non inseriti in bilancio

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 10 dicembre 2019, n. 32134, in tema di cessione d’azienda, ha affermato che il cessionario è obbligato a rispondere dei debiti sorti anteriormente, se fraudolentemente non inseriti in bilancio. La Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato da una società che vantava un credito – derivante da decreto ingiuntivo esecutivo, in quanto non opposto nei termini – nei confronti della società debitrice. In particolare, la società debitrice veniva posta in liquidazione e, conseguentemente, si dava corso alla costituzione di una nuova società che si rendeva cessionaria dell’azienda. La società creditrice ha agito nei confronti della società neo costituita e la Suprema Corte – accogliendo la domanda della ricorrente – ha sottolineato che con l’applicazione dell’art. 2560, comma 2, c.c. – dettato in tema di responsabilità solidale –, deve presumersi che «il debito, attestato dal decreto ingiuntivo divenuto esecutivo, fosse presente nelle scritture contabili della società cedente, ancorché non prodotte, costituendo un obbligo ex lege rispetto al quale il presupposto risultava accertato».