Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

29/11/2019 - Il momento consumativo della bancarotta fraudolenta prefallimentare č da individuarsi nella dichiarazione di fallimento

argomento: News del mese - Diritto Penale

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La Prima Sezione della Corte di cassazione, con sentenza del 20 novembre 2019 (ud. 27 settembre 2019), n. 46914, ha ribadito come, ai fini della revoca di diritto dell’indulto per commissione infraquinquennale di un reato non colposo, qualora tal reato sia una bancarotta fraudolenta prefallimentare, il momento consumativo non coincida con la condotta tenuta dall’agente, ma con la dichiarazione di fallimento, a prescindere dal fatto che questa sia intesa come elemento costitutivo del reato ovvero condizione di punibilità (interpretazione ad oggi prevalente). Nel caso di specie, il ricorrente aveva fruito dell’indulto ex l. 241/2006 in occasione di una condanna per bancarotta fraudolenta divenuta definitiva nel maggio 2016. Lo stesso veniva nuovamente condannato per il medesimo titolo di reato per (diverse) condotte occorse nel 2002 e seguite da una dichiarazione di fallimento nel 2009, ossia entro cinque anni dall’emanazione dell’indulto. Ciò ha convinto il giudice del secondo grado a revocare l’indulto precedentemente concesso.