Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

29/11/2019 - Possesso del requisito di partecipazione ad un concorso pubblico alla data di entrata in vigore della legge e non al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda stabilito dal bando: questione di legittimità costituzionale rimessa alla Corte costituzionale

argomento: News del mese - Diritto Amministrativo

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Il Consiglio di Stato, sez. VI, con l’ordinanza del 13 novembre 2019, n. 7809, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, in riferimento agli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, nella parte in cui tale disposizione prevede che il requisito di partecipazione al concorso debba essere posseduto alla data di entrata in vigore della legge stessa e non al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda stabilito dal bando. Di conseguenza, il Consiglio di Stato ha rimesso la questione di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale. La disposizione di cui all’articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, infatti, dopo aver previsto che venga bandito «entro il 2018, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un concorso pubblico per l’assunzione di direttori dei servizi generali ed amministrativi», precisa che «gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato almeno tre interi anni di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi possono partecipare alla procedura concorsuale». Tale previsione normativa, ad avviso del Collegio, non trova conforto nei principi di cui al diritto vivente in materia e contrasterebbe, in particolare, con la regola generale in tema di concorsi, secondo cui i requisiti previsti per la partecipazione ad un concorso pubblico devono essere posseduti dai concorrenti al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda stabilito dal bando e darebbe luogo, di conseguenza, ad illogicità e disparità di trattamento.