argomento: News del mese - Diritto del Lavoro
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Con il messaggio 18 novembre 2019 n. 4211, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito alla decorrenza del termine di 68 giorni previsto, a pena di decadenza, per la presentazione della domanda di indennità NASpI nel caso di evento di malattia insorto prima o dopo la cessazione del rapporto di lavoro subordinato. L’Istituto ha precisato che in questi casi è necessario tener conto della diversa disciplina della malattia e della indennizzabilità della stessa a seconda del contratto sottostante il rapporto di lavoro. In particolare, nel caso di evento di malattia o infortunio insorto dopo la data di cessazione del rapporto di lavoro, il termine di presentazione della domanda resta sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento indennizzato e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua; mentre nel caso di evento insorto durante il rapporto di lavoro che si protragga oltre la cessazione dello stesso, il termine per la presentazione della domanda decorre dalla fine dell’evento malattia o infortunio.