Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

29/11/2019 - Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di cassazione, con Ordinanza dell’11 giugno 2019, n. 28613, e con Sentenza dell’11 settembre 2019, n. 28617, entrambe depositate in data 7 novembre 2019, è intervenuta in tema di responsabilità degli amministratori per violazione dei doveri imposti dall’articolo 2392 c.c. In particolare, la Suprema Corte ha affermato la legittimità dell’azione di responsabilità promossa dal creditore ex art. 2394 c.c. o dal curatore ex art. 146 l.f., nei confronti degli amministratori – nonché dei sindaci per omesso controllo – che, attraverso la predisposizione di bilanci irregolari, abbiano mascherato la situazione di perdita del capitale sociale e abbiano, nel periodo in cui la società avrebbe dovuto essere conseguentemente messa in liquidazione, compiuto atti di disposizione in violazione dell’obbligo – di cui all’art. 2486 c.c. – di gestire la società ai soli fini della conservazione del patrimonio sociale. Gli amministratori sono – pertanto – chiamati a risarcire il danno nei confronti del creditore, il quale provi che gli atti posti in essere dagli stessi abbiano ridotto la garanzia generica costituita dal patrimonio sociale, al punto da risultare insufficiente per la soddisfazione del proprio credito. In caso di fallimento, il danno, in presenza di una contabilità irregolare, può essere quantificato nella differenza tra attivo e passivo fallimentare e può essere addebitato, in tale misura, anche ai membri del collegio sindacale.