Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

29/11/2019 - Concordato con continuità aziendale: il tribunale deve valutare la “fattibilità economica” del piano

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 9 ottobre 2019, n. 27865, depositata il 30 ottobre 2019, ha fornito – in tema di concordato preventivo con continuità aziendale – un’interpretazione dell’art. 186-bis, ultimo comma, l.f., che prevede in capo al tribunale il potere di revocare l’ammissione alla procedura concordataria, nel caso in cui l’attività d’impresa risulti «manifestamente dannosa per i creditori». In particolare, la Suprema Corte, operando una distinzione tra il concetto di “fattibilità” e quello di “convenienza economica”, ha affermato che la verifica della fattibilità, demandata al tribunale ai fini dell’ammissione della società proponente alla procedura di concordato preventivo, attiene non solo all’aspetto giuridico del piano, ma anche a quello economico: la fattibilità economica deve essere intesa come realizzabilità prima facie della causa concreta del concordato. In altre parole, l’ultimo comma dell’art. 186-bis l.f. non implica per il tribunale un’indagine circa la convenienza economica della proposta concordataria – attività riservata ai soli creditori –, ma richiede allo stesso di verificare che l’andamento dei flussi di cassa e dell’indebitamento – così come prospettati nel piano – sia coerente con l’obiettivo di risanamento dell’impresa e, conseguentemente, tale da non ledere le prospettive di soddisfazione dei creditori.