argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
Articoli Correlati: contratto di affitto d - recesso ex art. 79 l.f. - pagamento anticipato dei canoni
La Corte di Cassazione, con Sentenza dell’11 settembre 2019, n. 25470, depositata il 10 ottobre 2019, ha affermato che, nel caso in cui il curatore abbia legittimamente esercitato il diritto di recesso, ai sensi dell’art. 79 l.f., dal contratto di affitto d’azienda pendente al momento della dichiarazione di fallimento, il credito restitutorio dell’affittuaria per i canoni pagati in conto anticipo alla società in bonis – quindi relativi al periodo successivo alla riconsegna dell’azienda alla curatela – non ha natura prededucibile. Ciò in quanto la genesi del credito da restituzione dei canoni anticipatamente versati dall’affittuaria è da rinvenirsi in un momento precedente al fallimento, con conseguente natura concorsuale del credito in parola. Nel caso di specie, il pagamento anticipato dei canoni annuali era, al momento della sua effettuazione, privo di titolo, in quanto non contrattualmente previsto, con conseguente natura di indebito del pagamento de quo e nascita dell’obbligazione restitutoria al momento del pagamento medesimo.