Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

29/11/2019 - È onere della procedura la liquidazione del compenso spettante al coadiutore dell’amministratore giudiziario

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 10 ottobre 2019, n. 45209, depositata il 7 novembre 2019, è stata chiamata ad esprimersi in tema di liquidazione del compenso spettante al coadiutore dell’amministratore giudiziario, affermando che la liquidazione di tale compenso spetta alla procedura. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ribaltato la sentenza emessa dalla Corte d’Appello, secondo la quale il compenso spettante al coadiutore per le attività rese in favore della procedura avrebbe dovuto essere a carico dell’amministratore giudiziario, seppur quest’ultimo potesse chiederne il successivo rimborso. La Corte di Cassazione, nell’affermare che l’onere della liquidazione è in capo alla procedura di amministrazione giudiziaria, ha rilevato che il compenso e le spese dell’amministratore giudiziario possono essere liquidate in misura ridotta dal tribunale, con valutazione discrezionale che tiene conto dell’attività in concreto da egli svolta.