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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 18 ottobre 2019 (ud. 21 maggio 2019) n. 42925, ha ribadito, nell’ambito di un procedimento per uso agronomico di acque di vegetazione prodotte dalle operazioni di molitura, che l’utilizzazione di acque di frantoio in difformità alle disposizioni regionali in materia, costituisce reato e non mero illecito amministrativo. In particolare, richiamando una precedente pronuncia, i Giudici hanno affermato che “integra il reato di cui all’art. 137 del d.lgs. 152/06 l’utilizzazione agronomica di acque di vegetazione di frantoi effettuata in contrasto con le prescrizioni imposte dalle regioni, ivi comprese quelle per il controllo sull’attività”. [Cfr. Cass. Pen. Sez. VII n. 37442 del 2015]