Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

16/10/2019 - Fatture false: non basta l’assenza di una sede operativa adeguata in capo al cedente

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, il diritto alla detrazione IVA presuppone la buona fede del contribuente la quale non può essere esclusa per il solo fatto della mancanza, in capo alla Società cedente, di una sede operativa adeguata. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 25013 del 7 ottobre 2019, ha accolto il ricorso di una piccola società coinvolta in una presunta frode. In particolare all’impresa era stata contestata la detrazione di fatture soggettivamente false, provenienti, cioè, da un fornitore diverso rispetto a quello inserito in contabilità. Per la Cassazione, l'amministrazione «ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi». Nel caso sottoposto all’esame della Corte, la Ctr di Brescia non si è attenuta a questo orientamento giurisprudenziale in quanto l'unica circostanza valorizzata dai giudici di appello, ovvero che la società cedente non aveva «mai avuto una sede operativa adeguata allo svolgimento dell'attività asseritamente svolta», è da sé sola inidonea a costituire prova presuntiva dello stato soggettivo del contraente, di «consapevolezza che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta»