Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

16/10/2019 - Ignorantia iuris neminem excusat la legge non ammette ignoranza

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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Non può essere invocata la causa di non punibilità per “forza maggiore” se, nel gestire la crisi di liquidità d’impresa, il legale rappresentante ha scelto di pagare dipendenti e fornitori in luogo degli oneri fiscali. È quanto emerge dalla lettura della sentenza n. 40772/2019 della Corte di Cassazione (Sez. 3 pen.), depositata il 4 ottobre. Nel caso di specie un imprenditore bergamasco è stato condannato in appello – a conferma della decisione di prime cure - alla pena della reclusione (un anno e sei mesi) poiché riconosciuto colpevole dei reati d’indebita compensazione e omesso versamento di ritenute certificate per l’anno d’imposta 2011, ai sensi degli artt. 10-bis e 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000. Nel ricorso in Cassazione l’imputato aveva invocato la sua non colpevolezza per i reati fiscali ascritti, in ordine alle seguenti ragioni: la mancanza delle competenze contabili necessarie all’espletamento delle attività fiscali illecite, precisando di aver solo pagato i dipendenti e i fornitori; la carenza di liquidità necessaria a far fronte alle imposte da pagare, stante la situazione di crisi economica in cui versava l’impresa. In merito al primo motivo, i giudici di legittimità hanno precisato che “non risultano specifici motivi nel ricorso in cassazione, se non la generica prospettazione che il ricorrente non si occupava di contabilità, ma solo del lavoro in azienda. Il fatto che egli non si occupasse direttamente della contabilità non è rilevante, in quanto in qualsiasi azienda di quelle dimensioni la contabilità è normalmente affidata a professionisti”. Con riguardo al secondo motivo di ricorso, i giudici hanno ribadito che “l'inadempimento della obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico”. La Corte ha pertanto escluso che potesse essere ascrivibile a forza maggiore la mancanza della provvista necessaria all'adempimento dell'obbligazione tributaria per effetto di una scelta di politica imprenditoriale volta a fronteggiare una crisi di liquidità. Infatti, come sostenuto dalla difesa, l’imputato aveva pagato dipendenti e fornitori in luogo degli oneri fiscali. Per le ragioni esposte, il ricorso è stato considerato inammissibile con conseguente condanna in via definitiva per il reato d’indebita compensazione e omesso versamento di ritenute certificate.