Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

16/10/2019 - Dichiarazione fraudolenta: sussiste anche in presenza di una distinta finalità extraevasiva

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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Secondo la recente pronuncia della Corte di Cassazione – Sentenza n. 42520 del 16 ottobre 2019 – ai fini della configurabilità del reato di dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, è necessaria la sussistenza, in capo agli imputati, del dolo specifico, sia con riguardo ai fatti relativi all’emissione di fatture da parte di società, sia nell’ipotesi di fatture “infragruppo”. La decisione trae origine dalla contestazione dell’emissione di fatture connotate da sovrafatturazioni poi riportate dalle società appaltatrici nelle rispettive dichiarazioni fiscali, effettuate solo per “gonfiare costi” al fine di acquisire maggiori finanziamenti da società interessate alle operazioni cui attenevano le fatture medesime. La Corte focalizza l’attenzione sulle disposizioni del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 26 che legittimano la detrazione IVA - da parte del cessionario - solo in relazione ad “effettive” operazioni commerciali (beni o servizi “importati od acquistati” nell’esercizio dell’attività economica), con la conseguenza che, in presenza di operazioni inesistenti, non si realizza l’ordinario presupposto impositivo, né la configurabilità di un “pagamento a titolo di rivalsa”, né i presupposti del diritto alla detrazione. Da qui l’infondatezza manifesta della tesi difensiva relativa alla inconfigurabilità del dolo specifico di evasione in ragione della prova della mancanza di un risparmio di imposta. Laddove, peraltro, la stessa Corte ha anche precisato che il reato di cui al d.lgs. citato, art. 2 sussiste anche quando ad esso si affianchi una distinta ed autonoma finalità extraevasiva.