Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

16/10/2019 - L’effetto estintivo del processo esecutivo si produce con le rinunce dei creditori piuttosto che con la pronuncia dichiarativa del giudice dell’esecuzione

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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Il Tribunale di Milano, con Ordinanza del 1° agosto 2019, ha statuito che l’estinzione del processo esecutivo si verifica al momento delle rinunce agli atti da parte dei creditori e non già con il deposito in cancelleria del provvedimento del giudice dell’esecuzione che dichiara l’estinzione del processo. Ne consegue che secondo il Tribunale l’aggiudicazione dell’immobile avvenuta dopo la rinuncia dei creditori è nulla, in quanto con quest’ultima si è realizzato l’effetto estintivo del processo. In termini analoghi Cass. 21 novembre 2017, n. 27545, mentre secondo Cass. 14 marzo 2008, n. 6885, l’estinzione del processo avverrebbe solo a seguito dell’ordinanza del giudice.