Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

16/10/2019 - Reato di bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216, comma 1, n. 2), l.f.: discriminante è l’elemento soggettivo

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 16 luglio 2019, n. 33533, depositata il 24 luglio 2019, è intervenuta in tema di bancarotta fraudolenta documentale, chiarendo la differenza – in ordine all’elemento soggettivo del reato – tra le due fattispecie disciplinate dall’art. 216, comma 1, n. 2), l.f. Nello specifico, la Suprema Corte ha affermato che, ai fini dell’integrazione della prima fattispecie, è necessario il dolo specifico, ossia la volontà “di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori”; mentre, con riferimento alla seconda ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale, il dolo è solo generico ed è rappresentato dalla modalità di tenuta delle scritture contabili tale “da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari”.