argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 13 settembre 2019, n. 42718, depositata il 17 ottobre 2019, ha chiarito che il compenso del coadiutore, in caso di restituzione del bene sequestrato alla parte privata, è a carico dell’amministratore giudiziario; tale voce di spesa ha, insieme al compenso dell’amministratore giudiziario, natura di spesa giudiziale da indicare nel conto di gestione e – seguendo la soccombenza – deve essere posta a carico dello Stato ai sensi dell’art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011.