Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

16/10/2019 - Istanza di fallimento pendente: il debitore può rinunciare all’originaria proposta di concordato e presentarne una nuova

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 26 settembre 2019, n. 25479, depositata il 10 ottobre 2019, ha affermato che, anche nel caso in cui sia pendente un’istanza di fallimento, il debitore può, dopo aver rinunciato all’originaria proposta di concordato, non approvata dalla maggioranza dei creditori, legittimamente proporre una nuova domanda di concordato, purché quest’ultima non presenti gli estremi di un “abuso del processo”, ossia non sia stata presentata con il fine di differire l’eventuale dichiarazione di fallimento. La proposta di concordato – aggiunge la Suprema Corte – può essere oggetto di rinuncia da parte del debitore sino all’omologazione del concordato. La Suprema Corte ha, inoltre, sottolineato come il necessario coordinamento delle due procedure concorsuali – concordato preventivo e fallimento – si basi sulla cd. regola di prevenzione: la dichiarazione di fallimento presuppone il previo esaurimento della procedura concordataria in senso negativo.